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    Finanziaria 2008: alcune interessanti novita’ per gli psicologi


    Abstract
    Le principali novita' introdotte dalla Manovra Finanziaria per il 2008 per quanto attiene la professione di psicologo. Una prima parte della nota riguarda in generale alcune delle principali novita' in merito alle imposte dirette e alle altre agevolazioni, la seconda parte riguarda l'introduzione di
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    Newsletter inviata dall'Ordine Psicologi Lazio  

    Cari colleghi,
    abbiamo chiesto al nostro consulente fiscale, dott. Fabrizio Del Franco, di elaborare la breve nota informativa che segue sulle principali novita' introdotte dalla Manovra Finanziaria per il 2008 per quanto attiene la professione di psicologo. Una prima parte della nota riguarda in generale alcune delle principali novita' in merito alle imposte dirette e alle altre agevolazioni, la seconda parte riguarda l'introduzione di un nuovo regime per i cosiddetti "contribuenti minimi", cioe' coloro che non conseguano compensi annuali superiori a 30.000 euro, e non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori a progetto.

    Ecco il testo della nota informativa:

    INTERVENTI SULLE IMPOSTE DIRETTE ED ALTRE AGEVOLAZIONI

    Al fine di favorire le aggregazioni tra professionisti, agli studi professionali associati con almeno 4 e non piu' di 10 professionisti viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% dei costi per l'acquisizione di determinati beni o per l'ammodernamento, la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili utilizzati. Il credito e' utilizzabile in compensazione (art. 1 co. 70-76).

    Dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2008 il reddito complessivo si calcola sommando i redditi di ogni categoria e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni ed imprese commerciali (art. 1 co. 29-30).

    Le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e da partecipazione in S.n.c. e S.a.s. residenti possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con aliquota del 27,5%.

    Ai titolari di contratti di locazione di immobili adibiti a prima casa spetta una detrazione pari a E 300,00 se il reddito complessivo non supera E 15.493,71 e pari a E 150,00 se il reddito complessivo supera E 15.493,71. Inoltre ai giovani di eta' compresa tra il 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione di un immobile da destinare a prima casa, per il primi 3 anni di locazione spetta una detrazione di E 991,60 se il reddito complessivo non supera E 15.493,71 (dal 2007) (art. 1 co. 9-10).

    Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti da assegni periodici corrisposti dal coniuge e' prevista una detrazione pari a E 1.725,00 se il reddito complessivo non supera E 7.500. Tale importo diminuisce al crescere del reddito complessivo e si azzera per redditi superiori a E 55.000,00 (dal 2007) (art.1 co. 11-12). In presenza di almeno 4 figli a carico ai genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di E 1.200,00 (dal 2007) (art. 1 co. 15-16).

    E' stata estesa anche al 2007 la detrazione delle spese per la frequenza di asili nido, pari al 19% delle spese sostenute fino ad un massimo di E 632 annui di spesa per figlio (dal 2007) (art. 1 co. 201).

    E' stato elevato a E 4.000,00 il limite di spesa per interessi passivi e oneri accessori per mutui stipulati per acquisto della abitazione principale su cui calcolare la detrazione del 19% (dal 2007) (art. 1 co. 202).

    E' stata introdotta una detrazione per spese di aggiornamento e formazione professionale pari al 19% delle spese documentate fino ad un massimo di spesa di E 500,00 sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado (dal 2008) (art. 1 co. 207).

    E' riconosciuta una detrazione IRPEF pari a 19% sulle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico per un importo non superiore ad E 250,00 (dal 2008) (art. 1 co. 309).

    Sono state prorogate fino al 31.12.2010 (art. 1 co. 17-19, co. 20-24 e 286):

    • la detrazione IRPEF del 36% sulle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nei limiti di E 48.000 per ogni unita' immobiliare da ripartire il 10 quote annuali di pari importo;
    • la detrazione IRPEF pari al 55% sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici;
    • la detrazione del 20% sulle spese documentate per l'acquisto di frigoriferi nuovi di classe energetica non inferiore ad A+ su un massimo di spesa pari a E 200,00 per ciascun apparecchio; di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica (tra 5 e 90 kw) su un massimo di spesa pari a E 1.500,00; di variatori di velocita' (inverter) su impianti con potenza compresa tra 7,5 e 90 kw su un massimo di spesa pari a E 1.500,00.


    Sono previsti contributi per collaboratori coordinati e continuativi e per collaboratori a progetto per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica sostenute entro il 31.12.2008 (art. 2 co. 513).

    REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

    La Manovra Finanziaria per il 2008, ha introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2008 un nuovo regime semplificato per le persone fisiche che esercitano attivita' professionale e di impresa denominato"Regime dei contribuenti minimi", disciplinato all'articolo 1 dal comma 96 al comma 117.

    Possono accedere al nuovo regime gli Psicologi che nell'anno solare precedente:

    1. abbiano conseguito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
    2. non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori a progetto.


    E' altresi' richiesto che nel triennio precedente non abbiano acquistato, anche in leasing, beni ammortizzabili di importo superiore a 15.000 euro (comma 96).

    Gli Psicologi che esercitino individualmente la professione e contemporaneamente detengano quote di partecipazione in societa' di persone o associazioni costituite per l'esercizio della professione, non possono accedere al nuovo regime (comma 99).

    I contribuenti minimi sono esonerati dall'obbligo di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dunque non devono addebitarla in fattura ne' possono detrarre l'IVA sugli acquisti. Non sono obbligati alla tenuta dei registri obbligatori IVA ai sensi del DPR 633/72, alla dichiarazione e comunicazione annuale IVA e all' invio dell'allegato clienti e fornitori. Permane l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e sulle fatture emesse dovra' annotarsi che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100 della legge finanziaria per il 2008" (comma 100, comma 109).

    Ai fini delle imposte sui redditi i contribuenti minimi sono esonerati dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, non sono soggetti agli studi di settore ne' ai parametri, non sono soggetti all'Imposta sui Redditi per le Attivita' Produttive (IRAP) (comma 104), ma devono versare una imposta sostitutiva dell'Imposta sui Redditi per le Persone Fisiche (IRPEF) e delle addizionali IRPEF pari al 20 % del reddito conseguito (comma 105). Le ritenute subite dal contribuente minimo si considerano effettuate a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105, come specificato all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02/01/2008.

    Gli Psicologi che iniziano l'attivita' professionale nell'anno 2008, ove presumano di rispettarne i requisiti, devono comunicarlo nella comunicazione di inizio attivita' mediante il modello AA9 (comma 98).

    Per gli Psicologi gia' in attivita' che possiedano i requisiti sopra illustrati, varra' il comportamento concludente per cui naturalmente rientreranno nell'applicazione del nuovo regime senza necessita' di alcuna comunicazione.

    L'applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica dell'IVA gia' detratta sugli acquisti di beni ammortizzabili effettuati negli anni precedenti. Il versamento dell'IVA gia' detratta puo' avvenire in un'unica soluzione o in cinque rate (comma 101).

    Il regime cessa di avere applicazione qualora venga meno uno dei requisiti sopra illustrati e dall'anno stesso in cui i compensi percepiti superano il limite di 30.000 euro di oltre il 50% (comma 111).

    In caso di passaggio dal regime agevolato al regime ordinario la legge vincola il professionista al regime ordinario per il triennio successivo (comma 110). Si consiglia in ogni caso di contattare il proprio consulente di fiducia per ottenere maggiori delucidazioni e per valutare l'opportunita' di aderire al nuovo regime.

    FABRIZIO DEL FRANCO
    Dottore Commercialista

    Newsletter inviata dall'Ordine Psicologi Lazio 

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    Ci sono 25 commenti.

    1. grazie mille per il tuo contributo. dal numero delle visualizzazioni di questo articolo si evince che è molto interessante . spero in altri tuoi interventi, è bello vedere altri punti di vista che non siamo quelli dello psicologo. grazie ancora, ciao ciao

    2. Ci capissi qualcosa…sicuramente sarà utile quanto dice ma se non metto in pratica non so quanto mi possa restare impresso…comunque sono informazioni che servono…grazie

    3. E’ un ottimo articolo che informa in maniera dettagliata e precisa sulle novità che riguardano la professione di psicologo.
      Non è semplice trovare articoli chiari e concisi, soprattutto in materia di finanziaria, di solito si tende a dilungarsi, al contrario questo articolo è decisamente esaustivo e comprensibile!
      Grazie mille!

    4. salve, ritengo che questo tipo di articoli sia molto interessante spt per chi come me intende intraprendere l’attività di psicologo.
      certo che anche se scritto molto chiaramente è necessario rileggere il tutto con cura in quanto sono temi a me del tutto sconosciuti.

    5. finalmente un articolo chiaro sulla finanziaria…
      ogni volta sembra che la nostra categoria non esista e per avere un’informazione dobbiamo cercare in ogni dove…grazie!

    6. Sono contento di aver trovato un articolo in materia fiscale della professione di psicologo; infatti uno dei problemi dell'”iniziare” è anche capire cosa si deve fare e come. sperando di ritrovare anche in futuro altri contributi in materia, ringrazio per questo.

    7. grazie mille per le informazioniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ciao a tuttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    8. Finalmente ho trovato una esposizione chiara delle novità inserite nella nuova Finanziaria. Ho navigato in altri siti e avevo le idee molto confuse.. Il testo prodotto dal Dott. Del Franco invece chiaro, soprattutto per l’indicazione della dicitura da inserire nelle fatture emesse.

    9. se ho capito la finanziaria 2008 agevola di molto tutto l’iter che si deve seguire per gestire al meglio tutto questo caos in materia di fisco… e poi trovo buono il fatto di non essere soggetto agli studio di settore…
      insomma proverò questo regime e speriamo bene…

    10. Grazie, è bene essere sempre informati, conserverò l’articolo e lo tirerò fuori al momento opportuno. In materia fiscale ho sempre una gran confusione e tutte le informazioni sono ben accette

    11. E’sempre molto interessante e costruttivo avere la possibilità di leggere le vostre newsletters. In questo caso specifico è stato veramente utile avere informazioni dettagliate dell’attuale normativa e delle agevolazioni fiscali che riguardano in particolare la nostra categoria…l’ho stampata per continuare a leggerla con più calma….e sopratutto cercare di capirla a fondo!

    12. ho capito ben poco anche della spiegazione, non quantifico in percentuale per salvaguardare la mia autostima! però penso di averne colto il senso e mi nasce un amaro sorriso…la stessa finanziaria ha tagliato i fondi dei progetti ai quali stavo lavorando, quindi ora sono disoccupata, ma agevolata!!! che gran botta di fortuna!!! davvero una ventata di freschezza per me!!!

    13. I Decreti e lenormative più blasonate difficilmente ottengono larghi consensi come invece accade per norme come questa, che, zitta zitta, si fa sentire come una ventata di freschezza in un clima arido.
      Per noi che già abbiamo molte difficoltà ad arrivare a fine mese, questa normativa ci aiuta a rimanere a galla (almeno spero).

    14. E’ sicuramente molto utile conoscere la normativa in essere e le agevolazioni fiscali che riguardano la nostra categoria, in particolar modo per chi è soltanto all’inizio della professione e quindi ha più costi che guadagni. Quindi grazie all’Ordine Psicologi Lazio.

    15. Questo intervento della manovra è uno fra i tanti “silenziosi” piccoli-grandi contributi del Governo.
      Di fatto, è necessario il lavoro di uno specialista (nel nostro caso il Dottor Del Franco) perchè esso possa essere condiviso dal “lavoratore”…
      se si divulgassero al telegiornale questi contenuti, piutoosto che….
      grazie per la collaborazione-

    16. Finalmente arriva una buona notizia anche per noi psicologi l’articolo smbra molto interessante, ho però bisogno di un chiarimento non ci capisco molto di queste cose e mi farò informare dal mio commercialista.. aprirò la partita iva, quindi le info sono davvero molto utili, accessibile e chiare.

    17. Finalmente qualche buona novità arriva anche per noi psicologi (…o “quasi”)… Speriamo solo che con l’avvento di un nuovo governo non cambi nuovamente tutto!!!

    18. articolo molto interessante, ho però bisogno di un chiarimento. ho un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000,00 euro con una attività diversa da psicologo. posso solo per la libera professione avvalermi di questo regime? che problemi possono esserci con gli altri redditi. spero che qualcuno mi risponda. saluti

    19. grazie per nozioni qui sopra riportate. sono molto utili, accessibile e chiare.
      lavoro in partita iva già da alcuni anni e sicuramente chiederò anche delucidazioni al mio commercialista.

    20. ottimo.. non ci capisco molto di queste cose e mi farò informare dalla mia (nuova di zecca e recente) commercialista.. ho appena aperto (da pochi giorni) la partita iva, quindi sono davvero all’inizio e tutto cio che riguarda leggi e cose fiscali sono, per me, ARABO!.. quindi sicuramente utilissimo questo post e speriamo di poter utilizzare in molti queste leggi (interpreta: SPERIAMO DI LAVORA’A’A’A’A’A’A’). ciao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    21. ottimo.. non ci capisco molto di queste cose e mi farò informare dalla mia (nuova di zecca e recente) commercialista.. ho appena aperto (da pochi giorni) la partita iva, quindi sono davvero all’inizio e tutto cio che riguarda leggi e cose fiscali sono, per me, ARABO!.. quindi sicuramente utilissimo questo post e speriamo di poter utilizzare in molti queste leggi (interpreta: SPERIAMO DI LAVORA’A’A’A’A’A’A’). ciao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    22. Grazie Ops per aver introdotto questo articolo. Lo passerò sicuramente al mio commercialista ho infatti riscontrato un punto che non combacia con ciò che mi ha riportato lui. E’ quello relativo alle spese di formazione. Rispetto alla detraibilità degli asili nido dei nostri pupi ho delle perplessità… credo che siano solo i nidi pubblici. Vedrò cosa mi dice

    23. molto interessante, sarebbe bello ce ne fossero di più di articoli di questo tipo.
      MI sembra abbastanza chiaro, certo bisogna avere un’infarinatura generela di questi argomenti.
      Comunque bell’articolo, leggetelo!!!
      GRAZIE CIAO

    24. Finalmente una mano per noi nuove leve che troppo spendiamo nella formazione e troppo aspettiamo perchè qualcosa torni in tasca. Altro che bamboccioni! Tra scuola di specializzazione, convegni, aggiornamenti, tirocinio e spese varie a fine mese ci resta solo che piangere…(parlo per me!)

    25. un po’ complicato ma comunque utile ed interessante… ci vorrebbero più articoli che chiariscono queste cose!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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