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    Diritto alla salute psicofisica: la sicurezza sul posto di lavoro

    Il diritto alla salute psicofisica dell’individuo trova il suo fondamento normativo nella Costituzione (artt. 2, 3, 32 Cost.), per cui la dizione di “salute” è intesa secondo un’accezione ampia che svincola da un criterio di determinazione puramente medico-legale, e va a coincidere con il “valore” della persona nel suo complesso. Secondo il nostro ordinamento giuridico, la persona viene considerata e tutelata nel suo modo di esistere, di essere e, quindi, in tutte le attività nelle quali si determina la propria personalità.
    In ambito lavorativo si può, quindi, parlare di tutela della salute lavorativa e l’avvento della normativa europea a protezione della stessa, recepita dal decreto legislativo 626 del 1994, rappresenta sicuramente un punto di svolta rispetto alla legislazione preesistente. Tale decreto, ponendo l’accento su concetti quali responsabilità, coinvolgimento, partecipazione, si trova a rivalutare il ruolo della soggettività nelle politiche di prevenzione degli infortuni, creando stimolanti premesse per una potenziale domanda di ricerca e intervento psicologico sulla sicurezza lavorativa.

    Il bisogno di sicurezza, infatti, rappresenta per il singolo un fattore di snodo tra sopravvivenza e serenità che può manifestarsi in vari modi e riguardare sia elementi fisici (vivere in un ambiente non pericoloso), che elementi psichici (non temere il futuro, fiducia in se stessi, sentirsi protetti, avere mezzi per combattere l’insicurezza). L’uomo così tende a progettare la propria vita nel rispetto dei bisogni affettivi ed intellettuali, cercando di vivere senza inaccettabili pericoli per la propria incolumità fisica e senza eccessivi disagi psicologici, attraverso l’inserimento in gruppi dove si sente accettato e all’interno del quale può sviluppare la propria creatività e personalità, pur mantenendo un’identità psicologica e professionale.
    Si assiste ad un passaggio fondamentale dalla reattività alla proattività, dall’onere al coinvolgimento partecipativo, premesse per poter affrontare la prevenzione e la tutela da una prospettiva soggettiva.
    Nell’evidente complessità del fenomeno, diventa indispensabile affrontare la questione della sicurezza lavorativa seguendo un percorso conoscitivo, un costante lavoro di studio e analisi per favorire una maggiore comprensione dell’esistente in termini di analisi delle relazioni e dei rapporti tra le varie componenti delle organizzazioni.

    La prassi psicosociale fornisce uno strumento utile per riflettere sull’importanza delle politiche di prevenzione, sul valore della sicurezza, per gestire il cambiamento organizzativo.
    L’analisi della cultura organizzativa, ossia dell’insieme dei valori che i membri di un gruppo condividono e delle norme che rispettano, accanto al clima che fa da sfondo alle dinamiche relazionali,consentono di diagnosticare la presenza di disfunzionalità che potrebbero minare il benessere del lavoratore. In effetti il posto di lavoro occupato sottende un’ottica individualistica che non consente di vedere che il motore primo di ogni attività lavorativa sono i bisogni e le relazioni con gli altri. Un ambiente sano e sicuro non è solo un luogo fisico che rispetta i parametri tecnico/impiantistici di sicurezza previsti dalla legge, ma si riferisce anche ad un contesto in grado di favorire relazioni positive, comunicazione e collaborazione.
    Non ci si stupisce più quando si sente parlare di mobbing, violenze psicologiche, soprusi e abusi all’interno dei posti di lavoro, e la mobilitazione delle “vittime” si fa sempre più forte (richieste di risarcimento di danno psichico).

    Alla luce di questi fenomeni è impensabile concepire un sistema di tutela della salute del lavoratore senza considerare l’aspetto psicologico e il benessere lavorativo che da essa dipende. Da ciò consegue l’attenzione sempre maggiore da parte delle aziende alla qualità della vita negli ambienti di lavoro e, in particolare, al clima relazionale promovendo motivazione e valorizzazione professionale.

    L’ottica quindi  è di tutelare il benessere psicologico del lavoratore attraverso una preventiva valutazione dei rischi aziendali e psicosociali, che vanno dall’infortunistica ai casi di mobbing.
    La finalità degli interventi preventivi è quella di costruire un clima relazionale dove la gestione stessa dei conflitti venga realizzata in modo più sano e consapevole al fine di combattere il disadattamento lavorativo, spesso sottovalutato, che insorge ogniqualvolta le richieste dell’ambiente o dell’attività lavorativa specifica superano le capacità di adattamento del soggetto. Il disadattamento lavorativo può essere causa di sindromi da stress e di aumento del rischio infortunistico, provocando nel lavoratore una perdita di benessere psicofisico e allo stesso tempo di professionalità.

    Il lavoratore che chiede all’azienda il risarcimento del danno alla salute ha l’onere di provare la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale fra questo e il pregiudizio subito – Non sussiste per l’impresa una responsabilità oggettiva – In base all’art. 2087 cod. civ. l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. L’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, con la conseguenza che incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso di derivazione causale del danno dalla violazione delle norme di sicurezza delle condizioni di lavoro; solo se il lavoratore abbia fornita la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cassazione Sezione Lavoro n. 12467 del 25 agosto 2003, Pres. Senese, Rel. D’Agostino).

    Lo studio della salute psico-fisica in particolari condizioni ambientali e con riferimento a specifiche categorie di persone – rilevando tutti gli aspetti, anche quelli legati alla personalità dell’individuo e alla sua vita di relazione- consentirà di individuare ed approfondire nuove situazioni di rischio e di disagio, ad oggi poco o per nulla tutelate.

    Leggi il corso: "Il ruolo dello psicologo per il risarcimento dei danni psichici "

    Dott.ssa Assuntina D’Amico
    Psicologo del lavoro e delle organizzazioni
    Società di Psicologia legale e delle assicurazioni
    Cell. 339/5828259 – tel/fax 065666088
    e-mail assu.d@tiscali.it

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