Dal 1 gennaio 2019, è obbligatoria la digitalizzazione delle fatture, una novità dall’impatto considerevole che interessa professionisti e imprese.
Prima informazione IMPORTANTE: a qualunque regime fiscale si appartenga (regime forfettario, ordinario semplificato, regime dei minimi) per i primi 6 mesi non sono previste sanzioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica. Ci sarà quindi il tempo per “familiarizzare” con il nuovo sistema.
Ma di cosa si tratta e di quali strumenti sono necessari agli psicologi liberi professionisti?
Ricorrere alla fattura elettronica significa adottare un sistema di gestione grazie al quale vengono emesse, comunicate e conservate le fatture in modo completamente digitale.
Andrà impiegato uno specifico formato digitale per le nuove fatture, denominato XML (eXtensible Markup Language), e l’invio avverrà nell’ambito di un sistema di certificazione dell’Agenzia delle Entrate (chiamato SdI).
Nell’ambito di questa riforma, gli psicologi liberi professionisti possono essere obbligati oppure esonerati da questo obbligo in base alla presenza o meno di alcuni requisiti, vediamo quali:
Psicologi liberi professionisti obbligati alla fatturazione elettronica (a partire dall’1/1/2019) o parzialmente esonerati in caso di effettuazione di operazioni sanitarie (per il solo 2019).
La fattura elettronica è obbligatoria per le operazioni fatte con la Pubblica Amministrazione (per le quali l’obbligo vige già dal 2015), per le operazioni tra imprese e tra professionisti e privati.
Gli psicologi professionisti avranno l’obbligo della fatturazione elettronica sia che esercitino l’attività nei confronti di persone fisiche (consumatori finali) sia nei confronti di soggetti giuridici diversi siano questi società, cooperative, strutture sanitarie, ecc.
Parallelamente sorge l’obbligo di ricevere la fattura elettronica per l’acquisto di beni o servizi da parte dei propri fornitori.
Per quanto riguarda le situazioni in cui gli psicologi professionisti sono esonerati, è stato approvato dalla Commissione Bilancio del Senato un emendamento alla bozza di legge che introduce, per la sola annualità 2019, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica a favore dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) e quindi anche gli psicologi liberi professionisti.
Ricapitolando, gli psicologi liberi professionisti dal 1 gennaio 2019:
1. sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie che non devono essere inviate al STS e per le prestazioni svolte nei confronti di società, cooperative, studi professionali, strutture sanitarie ecc.;
2. hanno l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le prestazioni di natura non sanitaria come ad esempio attività di docenza e formazione, psicologia del lavoro, dello sport ecc la cui prestazione non è di natura sanitaria.
3. hanno l’obbligo di ricezione e conservazione delle fatture elettroniche di acquisto emesse dai propri fornitori.
Per saperne di più:
Guida alla Fatturazione elettronica
Servizi gratuiti per predisporre, inviare, conservare e consultare le fatture elettroniche