In una nota diffusa dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro sul tema della illegittimità dei recuperi contributivi dell’Inps sui contratti di formazione e lavoro, si legge che azione di recupero dell’Inps sui contratti di formazione e lavoro, previsti dalle leggi 863/1984, 407/90, 169/91 e 451/94, è direttamente conseguente alla nota decisione della Commissione Europea dell’11 maggio 1999, n. 128, che ha dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti alle imprese concessi dall’Italia per mezzo dei contratti in parola, che non rispettino le seguenti due condizioni:
- la creazione di nuovi posti di lavoro nell’impresa beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l’impiego precedente, nel senso definito dagli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione;
- l’assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro.
I lavoratori di cui al precedente punto 2 sono da riferirsi ai giovani con meno di 25 anni, ai laureati fino a 29 compresi, ai disoccupati di lunga durata; questi ultimi intesi quali persone disoccupate da almeno un anno.
La Commissione Ue, all’art. 3 – prosegue la nota – impone all’Italia di adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti che non soddisfano le condizioni sopra citate.
Nel dettaglio, i recuperi contributivi cui dovrà provvedere lo Stato italiano riguardano i periodi successivi al I° novembre 1995 (punto 3 e art.1 decisione Ce 11/5/99 cit.) con termine finale al mese di maggio 2001 individuato dall’INPS, avendo lo stesso disposto l’obbligo per i datori di lavoro che hanno usufruito delle agevolazioni contributive in misura superiore al 25%, di adeguarsi ai nuovi criteri a partire dal giugno 2001 (Circ. n. 85 del 9/4/2001).
Resta aperta la questione relativa alla condanna dello Stato italiano per la concessione di benefici contributivi oltre i limiti previsti dalle norme comunitarie. Vicenda iniziata con la decisione della Commissione 128/2000. La situazione in breve prevede:
- la prosecuzione dell´azione di recupero dei contributi da parte dell´Inps, almeno finché non interverrà un provvedimento, in materia, da parte del Governo italiano;
- una proliferazione di ricorsi in sede amministrativa e, conseguentemente, giudiziaria; situazione a sua volta determinata dai provvedimenti amministrativi mediante i quali si darà corso al recupero dei contributi.
Una soluzione potrebbe essere rappresentata dall´intervento dello Stato, oltre che auspicabile assolutamente necessario, nella prospettiva di un richiamo alla certezza del diritto e, soprattutto dell´azione amministrativa, che in questo momento, pur nell´ottica dell´ordinamento comunitario, va vista solo alla luce dei principi dell´ordinamento interno e, in base a questi, appare del tutto priva di fondamento.
Articolo tratto da http://manager.leonardo.it