La psicologia giuridica sottende l’incontro di due mondi: quello del diritto e quello della psicologia. Il diritto è una disciplina prescrittiva che consiste in un sistema di norme che regola i rapporti sociali. La psicologia è una disciplina descrittiva che può avere anche una finalità applicativa di intervento in problemi concreti.
La psicologia giuridica è composta da diverse aree specialistiche e in letteratura è possibile trovarne diverse classificazioni.
Uno schema che credo possa rendere l’idea di come è articolata questa disciplina è il seguente:
- la PSICOLOGIA CRIMINALE, che si occupa dello studio della personalità di un individuo in quanto autore di un reato, dei concetti di criminalità e devianza, di devianza minorile, dei modelli di analisi e delle teorie interpretative.
- la PSICOLOGIA GIUDIZIARIA, che studia la personalità dell'individuo in quanto imputato, nonché le persone che partecipano al processo (giudici, testimoni, avvocati, parti lese). Analizza gli aspetti di responsabilità penale e pericolosità sociale, le strategie e le tattiche in ambito processuale, la vittimologia e la psicologia della testimonianza.
- la PSICOLOGIA PENITENZIARIA, che esamina i problemi psicologici relativi alla detenzione, attraverso attività di osservazione, sostegno, trattamento e rieducazione del condannato, in riferimento alle norme sull’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354).
In riferimento all’individualizzazione del trattamento, l’art. 13 di tale ordinamento indica che “Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale.
L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati della osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione”.
In particolare, per quanto riguarda l'esame della personalità, lo psicologo elabora una relazione sullo stato di salute mentale e sulla personalità del soggetto, che farà parte di una "relazione di sintesi" composta dall'osservazione degli altri specialisti all'interno del carcere. L'equipe di lavoro degli esperti fornirà, in tal modo, al magistrato di sorveglianza gli strumenti per decidere sulla individualizzazione della pena e sulle eventuali misure alternative alla detenzione. - la PSICOLOGIA GIURIDICA CIVILE, che valuta, attraverso consulenze tecniche nei casi di separazione e divorzio e nei casi di adozione, le capacità genitoriali in ordine all'affidamento dei figli e all'adozione nazionale e internazionale. Valuta, inoltre, il danno (morale, psicologico, esistenziale) riportato a seguito di un evento lesivo provocato da terzi.
- la PSICOLOGIA LEGISLATIVA, che coordina le nozioni di psicologia esistenti all'interno del codice per contribuire al miglioramento delle leggi, naturalmente attraverso analisi delle categorie giuridiche a rilevanza psicologica.
Lo psicologo giuridico può essere chiamato a redigere delle relazioni tecniche, in seguito a consulenze richieste dal giudice.
In questi casi può operare in due ambiti, quello civile e quello penale.
In ambito civile è chiamato a svolgere il ruolo di consulente tecnico d’ufficio (CTU), il cui intervento è disciplinato dal codice di procedura civile (c.p.c.). Il giudice può scegliere di essere coadiuvato, sia in singole parti del processo, sia durante l’intero percorso giudiziario, da uno o più consulenti che abbiano specifiche competenze tecnico-professionali (art. 61 c.p.c.).
Il CTU, dopo essere stato nominato dal giudice istruttore e aver prestato giuramento nell’udienza fissata (art. 193 c.p.c.), assiste alle udienze, compie le dovute indagini, è autorizzato a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi, può eseguire rilievi tecnici particolari e può essere assistito da altri consulenti.
Anche le parti possono nominare i propri consulenti (CTP), i quali parteciperanno alle attività svolte dal CTU. Al termine delle indagini, il CTU redige una relazione che deve trasmettere alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza.
Il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine anteriore alla successiva udienza entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse (art. 195 c.p.c.).
La consulenza tecnica non può essere assunta come prova processuale, poiché non ricerca elementi conoscitivi che abbiano valore di dimostrare una data realtà.
Inoltre, non è vincolata dal segreto professionale.
La consulenza tecnica può essere richiesta per vari motivi:
- quando c’è contrasto fra i genitori separati per l’affidamento del/i minore/i;
- in caso di affidamento extrafamiliare di minori provenienti da famiglie inadeguate;
- per valutare l’idoneità dei coniugi che richiedono in adozione il/i minore/i;
- per valutare la capacità di intendere e di volere di persone anziane o malate riguardo a problemi di eredità o di testamento;
- per la valutazione del danno (morale, psicologico, esistenziale) riportato a seguito di un evento lesivo provocato da terzi.
In ambito penale, lo psicologo giuridico assume il ruolo di perito. La perizia è uno strumento che la legge prevede come ausilio tecnico del giudice ed è regolamentata dal codice di procedura penale (c.p.p.): “La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche” (art. 220 c.p.p.).
Il perito può essere nominato in diverse fasi del processo e viene scelto direttamente dal giudice tra gli iscritti negli appositi albi (presso ogni tribunale) o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina (art. 221 c.p.p.), scegliendo le persone che reputa più idonee per questo ruolo.
Anche in ambito penale, così come nel civile, le parti hanno la possibilità di nominare i loro consulenti tecnici che prenderanno parte alle operazioni peritali, affiancando il perito, proponendogli specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve (art. 230 c.p.p.).
L’elaborato finale redatto dal perito costituisce mezzo di prova a disposizione del giudice che ha la facoltà di servirsene in riferimento ai fatti relativi all’imputazione, alla punibilità, alla determinazione della pena e alla sicurezza.
La perizia può essere richiesta per vari motivi:
- per valutare, in casi particolari (come ad esempio: presenza di psicopatologia, ritardo mentale, età avanzata) la capacità di intendere e/o di volere dell’adulto autore di reato;
- per valutare la compatibilità dell’indagato con il regime carcerario;
- per accertare l’imputabilità del minore (valutazione della capacità di intendere e di volere di un minore tra i 14 e i 17 anni che abbia violato una norma penale);
- per valutare l’idoneità fisica e mentale del minore a rendere testimonianza (valutazione della capacità testimoniale);
- per valutare l’attendibilità della testimonianza del minore.
Dopo aver fatto una breve introduzione sugli ambiti di intervento della psicologia giuridica e sulle attività svolte dai professionisti che si trovano ad operare al suo interno, si può concludere che non è sufficiente trasporre gli strumenti professionali della psicologia nel contesto giudiziario senza una adeguata formazione e specializzazione.
Lo psicologo giuridico, infatti, è uno psicologo che, oltre ad avere un’approfondita conoscenza della teoria dello sviluppo psicologico individuale normale e patologico e una conoscenza delle dinamiche di gruppo e delle strutture familiari, conosce anche le leggi e il contesto culturale e professionale in cui gli operatori del diritto si muovono, sa contestualizzare i propri strumenti diagnostici e di intervento, e ha ben presente la specificità del lavoro clinico, sociale ed educativo in ambito forense.
Bibliografia
Il ruolo dello Psicologo giuridico: identità, formazione e tutela della Professionalità di Daniela Pajardi.
Cenni storici e introduttivi alla psicologia giuridica di Paolo Capri
Materiale fornito dalla professoressa Germana Ajraldi e dalla dottoressa Monja della Marianna in occasione del Master in psicologia giuridica.