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    Lo psicologo giuridico nei casi di separazione

    Uno dei casi in cui lo psicologo giuridico può fare una Consulenza Tecnica in ambito civile è il diritto di famiglia, in particolare nei casi di separazione.
     
    La Consulenza Tecnica consiste in una indagine di carattere psicologico, il cui impiego è previsto dall’art.61 e 195 del codice di procedura civile: il giudice può scegliere di essere coadiuvato, sia in singole parti del processo (fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria), sia durante l’intero percorso giudiziario, da uno o più consulenti che abbiano specifiche competenze tecnico-professionali.
     
    La Consulenza Tecnica non è vincolata dal segreto professionale e non può essere assunta come prova processuale, poiché non ricerca elementi conoscitivi che abbiano valore di dimostrare una data verità, ma rappresenta un mezzo di integrazione disposto dal giudice nei casi in cui venga richiesta una specifica competenza tecnica di cui il magistrato è sprovvisto.
     
    Relativamente al diritto di famiglia essa può essere richiesta in caso di:
    • contrasto fra i genitori separati per l’affidamento del/dei minori;
    • affidamento extrafamiliare di minori provenienti da famiglie inadeguate; 
    • idoneità nei coniugi che richiedono in adozione il minore. 
    Nei casi di separazione il giudice, che è peritus peritorum, ossia perito dei periti, decreterà la decisione finale pronunciando la separazione, predisponendo l’affidamento del/dei figli, decidendo in merito alla casa patrimoniale e riguardo all’assegno di mantenimento. 
     
    La legge n. 54/2006 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il principio della bigenitorialità: il minore, sia esso figlio legittimo o naturale, ha il diritto a mantenere rapporti continuativi ed equilibrati con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale anche in caso di separazione e/o divorzio.
     
    Inoltre attualmente nell’ordinamento la Potesta Genitoriale viene ad esser ridefinita dalla sintesi concettuale europoea di Responsabilità Genitoriale esercitata di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. 
     
    In base ai principi di bigenitorialità e responsabilità genitoriale il giudice adotterà i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
    Valuterà prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilirà a quale di essi i figli vadano affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi debba contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.
     
    L’opposizione all’affidamento condiviso e il relativo affidamento ad un solo genitore sarà disposto dal giudice solo qualora egli ritenga, sulla base di serie motivazioni, che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore.
     
    Riguardo alla valutazione delle competenze genitoriali, il Consulente Tecnico dovrà accertare le capacità potenziali e concrete di entrambe i genitori relativamente all’accudimento della prole con i suoi specifici bisogni.
     
    Per farlo è chiamato a identificare le questioni rilevanti per il benessere del minore, comprendere le modalità di funzionamento dei genitori e del figlio, e stimare in che misura i bisogni di quest’ultimo vengano soddisfatti.
     
    Egli dovrà quindi tener conto di diversi fattori interagenti fra loro:
    • personalità dei genitori, 
    • qualità delle relazioni di attaccamento e storia evolutiva personale,
    • capacità empatiche e di cura, 
    • affettività, 
    • conflittualità intergenerazionale, 
    • temperamento del bambino.
     
    Le indagini prevedono l’utilizzo di diverse tecniche cliniche: colloqui clinici individuali e di coppia, indagini psicodiagnostiche, osservazioni naturalistiche.
     
    Si possono osservare le relazioni fra genitore e figlio e fra genitori e figli insieme, si possono effettuare diversi colloqui: con la coppia di genitori, con il singolo genitore, con genitore e figlio, con il figlio, con il gruppo famiglia. 
     
    Una normativa fondamentale ha portato alla ribalta la tematica relativa all’ascolto dei figli minori che abbiano compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove soggetti capaci di discernimento (capacità di elaborare autonomamente concetti e idee, di avere opinioni proprie e di comprendere gli eventi, e prendere decisioni autonome), nei procedimenti giudiziari riguardanti la separazione o il divorzio di genitori.
     
    L’ordinamento giuridico e la giurisprudenza hanno riconosciuto quindi l’audizione del minore come un “diritto del bambino”, andando così a legittimare un procedimento che da tempo le ricerche in ambito psicologico hanno indicato come un dovere essenziale dell’adulto nei confronti dei bisogni del bambino.
     
    In questo modo psicologia e giurisprudenza confluiscono in un punto di convergenza comune che vede prioritaria la figura del bambino e l’ascolto, con attenzione e capacità di comprensione, del suo punto di vista. 
     
    Tutta una serie di motivazioni ed evidenze comprovano la necessità di adottare questa prassi. È importante che il soggetto, anche se minore, si senta e si renda attivamente partecipe di decisioni che possono influenzare la sua vita futura, questo si è rivelato positivamente correlato con la capacità di adattarsi alle nuove configurazioni familiari non lasciandosi travolgere dalla confusione che può accompagnare e seguire l’esperienza della separazione.
     
    Il minore, non subendo la situazione da spettatore senza voce in capitolo ma acquisendo un ruolo costruttivo nel procedimento, accresce la sua autostima come anche la resilienza, il senso di controllo sulla propria vita e la percezione di miglioramento della relazione con i genitori.
     
    Inoltre, conseguentemente, anche l’intensità e la durata dell’astio e del conflitto genitoriale andrebbero stemperandosi per far posto ad un incremento della collaborazione in vista del bene primario del figlio.
     
    L’ascolto del minore in merito alle condizioni di affido rappresenta un momento estremamente delicato nonché una tappa fondamentale per rispondere in modo esauriente al quesito posto dal Giudice. Esso ha l’obiettivo di conoscere le sue opinioni, aspirazioni, preferenze e comprendere i vuoi vissuti, i suoi stati d’animo in relazione alla vicenda familiare sintonizzandosi sui suoi bisogni.
     
    Non si tratta né di una testimonianza né di un interrogatorio, lo psicologo non effettuerà diagnosi sul minore ma potrà segnalare eventuali disagi e indicare provvedimenti volti alla tutela del suo benessere.
     
    Il benessere del minore viene quindi messo al primo posto. Anche se lo psicologo terrà conto delle preoccupazioni pratiche e personali dei rispettivi genitori, rispettando e comprendendo le loro istanze, dovrà postporle rispetto agli interessi prioritari del bambino.
     
    L’obiettivo finale delle valutazioni dello psicologo è infatti quello di individuare le condizioni più favorevoli al benessere psicologico del minore, il tribunale si baserà su queste considerazioni per trarre le proprie conclusioni ed emettere una decisione. 
     

    Bibliografia
    Ordine Psicologi Lazio (Ed.), Etica, Competenza, Buone prassi. Lo psicologo nella società di oggi, Raffaello Cortina, Milano, 2013.
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