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    Quando lo psicologo deve inserire l’Iva nella parcella?

     

    «…a decorrere dal 1° ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento» (articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 28 giugno 2013 n.76).

    Tuttavia è importante ricordare a tutti gli Psicologi lavoratori autonomi che non tutte le loro prestazioni sono assoggettate all’Iva. La presenza o meno dell’aliquota iva nella fattura di uno Psicologo dipende dalla tipologia di prestazione professionale svolta.

    Nello specifico quando la prestazione descritta e riportata in fattura è di natura prettamente psicologica (ad esempio consulenza psicologica individuale, di coppia, familiare, counseling psicologico individuale, di coppia, familiare) la fattura deve essere emessa senza iva. Infatti queste prestazioni vengono equiparate a quelle sanitarie in quanto finalizzate al ripristino dello stato di benessere delle persone.

    Le voci da riportare in fattura saranno quindi:

    • onorario: importo richiesto per svolgimento del servizio, 
    • contributo enpap: 2% calcolato sul compenso
    • netto a pagare: somma del compenso + contributo Enpap

    In caso di simili prestazioni la fattura dovrà inoltre riportare la dicitura:
    Operazione esente da Iva ai sensi dell’articolo 10 del DPR n.633/1972 abbinata ad altra dicitura a seconda del particolare regime contabile e fiscale al quale ha già aderito il professionista.

    L’aliquota Iva che, come detto, è attualmente del 22%, deve essere inserita quando l’oggetto della fattura è costituito da un’altra tipologia di prestazione (ad esempio attività di docenza, interventi psicoeducativi, consulenza peritale e perizie in genere).

    Le voci presenti in fattura varieranno in base allo specifico regime fiscale cui si appartiene (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; regime contabile agevolato; contabilità semplificata, contabilità ordinaria, regime delle nuove iniziative produttive)

    Specifichiamo che per la seconda tipologia di prestazioni saranno esenti comunque dall’aliquota iva esclusivamente i professionisti che afferiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità che dovranno comunque riportare in fattura gli estremi della legge in base alla quale detto importo non è necessario.

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