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    Stress da lavoro correlato e salute dei lavoratori

    L’introduzione del D.lgs. 81/08 e della valutazione del rischio da stress lavoro correlato, ha aperto agli psicologi del lavoro importanti scenari occupazionali nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro.
    Dal primo gennaio è scattato l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Rischi che comprendono anche il cosidetto stress da lavoro-correlato.
    “Questo adempimento deve essere recepito come un’opportunità per migliorare le condizioni lavorative, rimuovendo gli ostacoli al benessere”. A sottolinearlo il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, che sulla compilazione delle schede di valutazione ha segnalato la disponibilità di un’apposita guida redatta dall’associazione.
     
    Stress da lavoro correlato
     
    Ai sensi dell’art.28 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, i datori di lavoro sono obbligati alla valutazione dei rischi per la sicurezza e tutela dei lavoratori. E a partire da quest’anno tra i rischi è compreso anche un fattore cosidetto “immateriale” denominato “stress da lavoro correlato”. Con tale definizione si identifica quel rischio collegato ad aspetti di natura psicologica annessi all’organizzazione e all’ambiente lavorativo.
     
    Migliorare il “clima organizzativo” è essenziale per salvagurdare la salute del lavoratore, ma potrebbe portare benefici anche in tema di produttività. Come ricordato infatti da Gaetano Stella “lo stress corrode il nesso che lega l’autostima alla produttività”. “Risolvere questo problema è dunque importante anche dal punto di vista della resa economica”.
     
    La circolare del Ministero del Lavoro
     
    In vista dell’avvio delle operazione di valutazione dei rischi, il ministero del Lavoro con la circolare del 18 novembre n. 23692 ha esposto le indicazioni metodologiche divulgate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
     
    Isolare un fattore di rischio “immateriale” però non risulta affatto semplice e potrebe generare difficoltà operative in fase di preparazione degli interventi. Con questa motivazione, la nota del ministero ha previsto due fasi differenti. La prima, cosiderata necessaria, è volta a segnalare alcuni indicatori oggettivi: eventi sentinella, contenuto del lavoro, contesto lavorativo. Se da tale analisi non dovessero emergere elementi di rischo, il datore di lavoro deve solo provvedere a dichiararlo nel Documento di Valutazione del Rischio. Sarà però tenuto a prevedere un pinao di monitoraggio. Nel caso in cui affiorassero elementi di rischio, il datore di lavoro dovrà pianificare appositi correttivi.
     
    La seconda fase è invece eventuale ed è da attivare solo nell’ipotesi che dalla valutazione preliminare emergano elementi di rischio e i correttivi non siano sufficienti. In tal caso sarà quindi necesssario procedere ad un’analisi più approfondita e prevedere un percorso più strutturato.
     
    (fonte confprofessioni, D.lgs 81/2008, ministero del Lavoro)
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