Abstract
Il crimine come aspetto concreto si inserisce in quella materia denominata criminalistica, insieme di un ampio spettro di discipline tecniche utili ad acquisire prove in ambito forense utili all'accertamento del reato e del reo. Tra le varie scienze forensi troviamo la psicologia in particolare la psicologia forense... Contenuto
Il crimine configurato come fenomeno si colloca in quella materia denominata criminologia, materia che studia i reati, gli autori, le vittime, le condotte criminali e la conseguente reazione sociale nonché le forme possibili di controllo e prevenzione.
Il crimine come aspetto concreto si inserisce in quella materia denominata criminalistica, insieme di un ampio spettro di discipline tecniche utili ad acquisire prove in ambito forense utili all’accertamento del reato e del reo.
Tra le varie scienze forensi troviamo la psicologia in particolare la psicologia forense.
L’operato dello psicologo forense è regolamentato dal codice deontologico, attenersi in modo preciso agli articoli a lui dedicati è importantissimo per non incorrere in sanzioni anche gravi.
A differenza degli altri ambiti psicologici esso ha un doppio mandato che interessa: l’ascolto del soggetto esaminato e l’esporre al committente (quale giudice o amministrazione penitenziaria) il risultato del colloquio. Lo psicologo forense non ha come obiettivo la cura del paziente ma scetticamente l’analisi e l’osservazione della sua persona, dati utili per finalità:
- Diagnostiche: criminogenesi e criminodinamica
- Prognostiche: comportamento futuro
In ambito criminologico la figura dello psicologo forense si inserisce attenendosi al tema criminologia nel contezioso penale.
Il contenzioso pensale inizia con la notizia di reato, che viene comunicata alla Procura della Repubblica generalmente dalla polizia o dai carabinieri.
È l’inizio di una fase che sarà finalizzata alla comprensione della situazione presentata.
Il referente è il Pubblico Ministero (PM), ovvero un magistrato che lavora in Procura e che, per capire se la notizia di reato è fondata, dà avvio alle Indagini Preliminari (IP).
Queste ultime si concretizzano in perquisizioni, sequestri, ispezioni etc. Il PM delinea le sue ipotesi di reato.
Accanto al PM, durante questa iniziale fase di dialogo, troviamo anche l’avvocato difensivo e la parte civile, ovvero l’avvocato della parte offesa.
Questi sono i primi 3 soggetti, in ambito penale, che potrebbero richiedere l’intervento di uno psicologo forense, che viene denominato CONSULENTE TECNICO (CTU).
Una volta che le indagini preliminari volgono al termine, il PM può o far cadere le ipotesi di accusa, qualora non fosse emerso niente a conferma, oppure rinviare il soggetto a giudizio: ciò significa che l’esito delle indagini ha portato alla necessità di arrivare al processo.
La richiesta di rinvio a giudizio arriva al Giudice per l’Udienza Preliminare (GUP): egli deve decidere circa gli aspetti giuridici ma anche in merito alle 3 consulenze effettuate in fase di indagine.
Ha, quindi, possibilità di nominare un suo PERITO (CTP), altro psicologo forense di fiducia, il cui operato ha un peso maggiore rispetto a quello dei consulenti. Sulla linea di ciò che è stato dedotto precedentemente, egli dovrà muoversi seguendo esclusivamente il quesito del GUP, suo unico referente.
L’Udienza Preliminare serve per stabilire se la persona è da processare o meno. Se il GUP decide che il processo si farà, rimanda l’imputato al Giudice Naturale, ovvero al giudice competente.
Questi può essere:
Giudice Monocratico per reati di scarsa gravità
Tribunale Collegiale (3 giudici) per reati gravi
Corte D’assise (2 giudici togati e 6 giudici popolari) per reati gravissimi
Ancora una volta può essere nominato un Perito di fiducia da parte del Giudice Naturale prima dell’inizio del dibattimento
Nello specifico in ambito penale, il perito attraverso una serie di colloqui e mediante l’utilizzo dei strumenti psicodiagnostici, trae le sue conclusioni attraverso la perizia volta a rispondere, così, ai quesiti posti dal giudice, quali:
- Imputabilità
- Pericolosità sociale
- Capacità di testimoniare
- Capacità di stare in giudizio
- Circonvenzione d’incapaci
Le perizie che vengono depositate non dettano legge. È discrezione del giudice decidere se utilizzarle o meno. La parola ultima spetta sempre al giudice.
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Ci sono 2 commenti.


proprio per l’importanza (misconosciuta attualmente) dello psicologo forense nel giudizio penale, sarebbe auspicabile un elaborato più chiaro nella descrizione di ruoli e competenze anche se più complesso nella lettura
Nell’articolo viene spiegato bene il percorso legale fino a quando e’richiesta la consulenza del CTU o CTP. E’ lasciato scoperta la descrizione di cosa facciano poi i CTU e CTP in concreto pur essendo questo l’argomento suggerito dal titolo “il ruolo dello psicologo forense”.