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    Chi sono i collaboratori a progetto?

    Con lo specifico obiettivo di fare chiarezza e di porre fine ad una precarizzazione che negli ultimi anni è cresciuta in modo piuttosto consistente, le nuove regole sulle collaborazioni sostengono che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere instaurati nel pieno rispetto di alcune caratteristiche salienti.

    Se vi è l´individuazione di un progetto, di un programma di lavoro specifico o almeno di una fase specifica di un programma di lavoro, allora abbiamo a che fare con un lavoro che si può definire – sia sostanzialmente sia formalmente – lavoro a progetto altrimenti i rapporti di lavoro sono da ricondurre normativamente a rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (così come è previsto dall´articolo 69 del decreto 276/2003).

    Quindi per evitare il protrarsi di un uso improprio o addiruttura fraudolento delle co.co.co. si può scegliere di trasformare la collaborazione coordinata e continuativa in "lavoro a progetto"; tale trasformazione è portata avanti con tale rigore dalla delega data al governo, da far dire alla legge che le collaborazioni non correlate a un progetto sono considerate di diritto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

    Ma di che cosa si tratta nel dettaglio quando si parla di collaborazione a progetto? Così come è previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 1 dell´8 gennaio 2004 il contratto di lavoro a progetto è, a tutti gli effetti, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il contratto deve essere riconducibile ad un progetto dettagliato, un programma di lavoro specifico o una fase di del programma di lavoro. Il criterio della riconducibilità al progetto s´intende relativo alle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro. Ad esempio non si può più assumere una persona per fare il commesso di negozio ma lo si può assumere per fare l´inventario. Quindi è il committente che definisce il progetto da svolgere e il collaboratore lo gestisce autonomamente in funzione del risultato, sempre nel rispetto del coordinamento con l´organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l´esecuzione dell´attività lavorativa. Si veda al riguardo l´articolo 61 del decreto attuativo (d.l. 276/2003).

    Non sono poche le riflessioni che si possono fare al riguardo dal punto di vista dell´organizzazione del lavoro ma l´argomentazione sarà il contenuto di una trattazione separata.

    Nel contingente le domande che emergono riguardano ad esempio la definizione del progetto o programma di lavoro o fase del programma di lavoro.

    La circolare n. 1 dell´8 gennaio 2004 ci viene in aiuto dicendo che il progetto è un´attività produttiva, individuata dal committente, connessa all´attività o accessoria dell´impresa, ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale, alla realizzazione del quale il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.

    Relativamente alla definizione di programma di lavoro o fase del programma di lavoro esso è caratterizzato "per la produzione di un risultato solo parziale, destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali".

    Ma a chi pensa il Ministero quando definisce i collaboratori a progetto? Vediamolo con l´approccio al contrario. Sono esclusi dalla disciplina del lavoro a progetto :

    1. gli agenti ed i rappresentanti di commercio;
    2. coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l´iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell´entrata in vigore del decreto);
    3. componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica);
    4. pensionati al raggiungimento del 65° anno di età atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale "minima", ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente, e per un compenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso committente;
    5. rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione;
    6. rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

    Quindi le esclusioni riguardano:

    • i rapporti di lavoro occasionale, dove per occasionale s´intende la prestazione della durata non superiore a 30 gg. con un unico committente e per un compenso non superiore a 5000 euro con lo stesso committente;
    • i rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione;
    • i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.

    La forma prevista è rigorosamente scritta e deve prevedere i seguenti contenuti:

    1. l´indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; la durata deve essere funzionale all´esecuzione del risultato ed infatti è espressamente previsto che il contratto si estingua al momento della realizzazione del progetto;
    2. l´indicazione del progetto o programma di lavoro o fase del programma di lavoro individuata nel suo contenuto caratterizzante che viene dedotto in contratto;
    3. il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, nonchè i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; il compenso economico deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito e per la sua determinazione deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto;
    4. le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull´esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l´autonomia nell´esecuzione dell´obbligazione;
    5. le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all´igiene ed alla sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro).

    La gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 giorni. Quanto previsto dalla disciplina legale può essere derogato con una pattuizione più favorevole al lavoratore dalle parti del contratto individuale. Si applica sia la disciplina prevista in materia di collaborazioni coordinate e continuative ed in particolare quella relativa al rito del lavoro sia quella in materia di igiene e sicurezza sul lavoro quando la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente.

    La malattia e l´infortunio invece comportano solo la sospensione del rapporto che, comunque ed in ogni caso, si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contartti di durata determinabile.

    Articolo scritto da Stefania Gavassa,  tratto dal sito Net Manager

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